Statuto dell'A.N.P.

Costituzione e Scopi

Art. 1 - È costituita l' Associazione Naturalistica Piemontese con sede a Carmagnola (TO), presso il Museo Civico di Storia Naturale, Parco Cascina Vigna, Via S. Francesco di Sales.

Art. 2 - L' Associazione svolge la propria attività senza finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:
- studio e diffusione della conoscenza della Storia naturale in generale e in particolare della regione piemontese;
- difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- associazione e collaborazione di tutte le persone interessate a questi fini.

Art. 3 - L’ Associazione al fine di raggiungere gli scopi prefissati:
- contribuisce alla diffusione delle conoscenze naturalistiche a tutti i livelli;
- pubblica una rivista annuale, contenente articoli di carattere scientifico e divulgativo, nonché una cronaca delle attività sociali e le recensioni di articoli e libri concernenti la Storia naturale del Piemonte;
- contribuisce occasionalmente alla pubblicazione di memorie di carattere scientifico;
- si tiene in rapporto con associazioni similari italiane e straniere;
- organizza periodicamente, alla sede sociale od altrove, riunioni di informazione, gruppi di ricerca su argomenti specifici, ecc.;
- promuove la collaborazione fra Naturalisti dilettanti e Musei, che si impegnano ad offrire il massimo appoggio consentito dalle loro strutture alle ricerche degli associati.

Soci

Art. 4 - Chiunque, persona o Ente, può divenire membro dell' Associazione Naturalistica Piemontese con il versamento della quota annuale.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti l'accettazione dei nuovi iscritti e ne fornisce l'elenco all' Assemblea generale.  

Art. 6 - Gli associati devono tenere un comportamento di buon cittadino, corretto, onesto e rispettoso delle leggi e delle regole sociali collettivamente condivise. Essi si dividono in:
- soci onorari, considerati tali, per decisione unanime del Consiglio Direttivo, in ragione di meriti particolari in campo naturalistico;
- soci benemeriti; sono coloro che versano una quota annuale pari ad almeno tre volte la quota del socio ordinario;
- soci ordinari.

Art. 7 - La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni da darsi con lettera raccomandata alla Associazione;
- per espulsione deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, nei casi di provata disonestà scientifica e/o qualora vengano lesi gli interessi legittimi o venga compromessa l'immagine della Associazione. Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante all'interessato, che ha tempo 10 giorni per presentare eventuale ricorso. Il Consiglio direttivo si pronuncia entro 60 giorni dal ricorso;
- per mancato pagamento delle quota associativa per 2 anni consecutivi.

Art. 8 - Ciascun socio ha diritto di:
- partecipare con voto alle assemblee della Associazione, anche con delega scritta; ogni socio non può presentare più di due deleghe;
- assumere cariche sociali;
- prendere a prestito libri o riviste dalla biblioteca sociale;
- ricevere gratuitamente la rivista annuale.

Art. 9 - L 'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 10 - La quota sociale è fissata di anno in anno dall' Assemblea generale; i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.  

Assemblea dei Soci

Art. 11 - L’ Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, impegnano i soci alle delibere.

Art. 12 - All' Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale. Sono di sua competenza:
- l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
- la delibera del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- l'elezione di 10 membri componenti il Consiglio Direttivo;
- la determinazione della quota di associazione;
- le modifiche allo statuto;
- lo scioglimento dell' Associazione e la destinazione del patrimonio esistente.

Art. 13 - L’ Assemblea viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 14 - L' Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 15 - Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide con la metà più uno dei voti espressi, ad eccezione delle modifiche statutarie che saranno adottate soltanto con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei presenti.

Art. 16. Sono organi dell' Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario e Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato di Redazione della Rivista;
- il Direttore responsabile della Rivista;
- il Direttore delle Pubblicazioni. 

Consiglio Direttivo

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da 10 consiglieri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci e 1 rappresentante per ogni Museo e/o Ente, che versi all' ANP somme considerate significative dal Direttivo in carica. Al suo interno sono eletti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 18 - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che dura in carica per un triennio, hanno luogo durante l' Assemblea dei soci al terzo anno successivo alle precedenti elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in funzione all'atto della riunione che deve tenersi entro un mese dall’elezione.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno dal Presidente. La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo può essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 20 - Sono valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo approvate dalla maggioranza dei consiglieri intervenuti, il cui numero non può essere inferiore ad un terzo degli effettivi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - Al Consiglio competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione della Associazione, eccezione fatta per quanto riservato dalla Legge e dallo Statuto alla competenza della Assemblea.

Art. 22 - Il Presidente ha la firma di rappresentanza dell' Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Nei casi di assenza, sarà sostituito dal Vice Presidente.  

Bilanci e Finanziamenti

Art. 23 - Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati annualmente dalla Assemblea dei soci, come già indicato nel precedente articolo 12 e in conformità all'articolo 14.

Art. 24 - Sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, devono contenere le entrate e le uscite, da cui devono risultare i proventi indicati nel successivo articolo 25.  

Art. 25 - I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:
- quote sociali;
- quote contributive di Musei o Enti sia privati che pubblici;
- beni mobili e/o immobili acquisiti per compere, lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà dell' Associazione;
- entrate varie.

Art. 26 - Il patrimonio dell' Associazione è formato dalle somme o dai beni mobili o immobili reperiti conformemente all'articolo 25.

Art. 27 - In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio sociale sarà destinato a scopi in armonia con quelli dell' Associazione e sarà deciso dalla Assemblea con le modalità di cui all’art. 14.